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Pubblicata la circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013 che fornisce precisazioni ed indicazioni operative per il godimento dell’incentivo che i datori di lavoro di tutti i settori possono ottenere in virtù delle disposizioni della Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro, n. 92 del 2012.
A decorrere dal primo gennaio 2013 è prevista una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati, donne di qualunque età prive di impiego.

Con la circolare del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:

  • uomini o donne con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

E’ priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) alla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

L’incentivo spetta per:

  1. le assunzioni a tempo indeterminato;
  2. le assunzioni a tempo determinato;
  3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.
Spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a condizione che l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

A decorrere dal 30 luglio 2013, nel Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo.

Documenti da scaricare

  • Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013 – Nuovo incentivoper l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

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